A Sabrina, unica vera mia grande passione.

Sentenza di 1° grado


REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - Il giorno quindici del mese di Febbraio 1966 il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione 4° Penale, composto dai signori Magistrati:

1) - dr. Testi Carlo Adriano, Presidente;
2) - dr. Simonelli Vincenzo, Giudice estensore;
3) - dr. Della Penna Brunello, Giudice;

con l’intervento del dott. Pedote Pasquale, sostituto Procuratore della Repubblica e con l’assistenza del Signor Ungaretti Giuseppe Cancelliere, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 nella causa penale

 CONTRO

 

1) - MILANI COMPARETTI Lorenzo

nato il 27/05/1923 a Firenze, libero - contumace

2) - PAVOLINI LUCA

nato il 28/08/1922 a Roma, libero - presente;

 

IMPUTATI:

 

il 1° e il 2° del delitto previsto e punito dagli articoli 110-414 u.p. in relazione alla prima parte stesso art., 226 ult. p. n° 1 C.P., 21 legge 8/2/1948 n° 47, per avere, in concorso tra loro, pubblicato sul periodico "Rinascita" n° 10 del 6/3/1965, di cui il Pavolini è vicedirettore responsabile, una "lettera aperta" dal titolo "Diseredati ed oppressori".

  

E’ innegabile che l’oggetto principale anche se non esclusiva della lettera è il problema dell’obiezione di coscienza, ma è altrettanto innegabile che tale problema si è imposto in maniera sempre crescente, negli ultimi anni, all’attenzione della pubblica opinione, alimentando dibattiti, polemiche ed iniziative di varia portata: la più cospicua di queste ultime è costituita dalla presentazione di ben quattro proposte di legge per la regolamentazione giuridica dell’obiezione di coscienza - l’ultima delle quali è di data recentissima (1/3/1966) - da parte di numerosi Deputati al Parlamento appartenenti a partiti politici non solo dell’opposizione, ma in massima parte del Governo. Ed in realtà trattasi di un problema la cui conveniente soluzione sembra potersi attuare - come hanno dichiarato parlamentari ed uomini di governo - solo attraverso la regolamentazione legislativa dell’obiezione di coscienza, tanto più che così facendo l’Italia si troverebbe nel solco già tracciato dalla maggior parte dei paesi del mondo, nei quali o non vige la coscrizione obbligatoria (sono tra questi l’Inghilterra, la Germania Occidentale, l’Australia, il Canada) dal che deriva ovviamente che in essi il problema in parola non si pone, o pur sussistendo la coscrizione obbligatoria si riconosce sul piano giuridico l’obiezione di coscienza (e tra questi si trovano gli Stati Uniti d’America, il Brasile, l’Austria, il Belgio, l’Olanda e tutti i paesi Scandinavi): per avere un’idea della vastità dell’area coperta dai due gruppi di Stati basterà osservare che su di essi vive oltre un miliardo di uomini. Insieme con l’Italia si trovano allineati nella non regolamentazione giuridica del fenomeno dell’obiezione di coscienza pochi altri Paesi europei, il sud Africa e tutti gli Stati a regime comunista.

In attesa che il Parlamento italiano prenda in esame le proposte di legge su accennate, non può contentarsi il diritto, costituzionalmente garantito, di dibattere il problema, di sviscerarne tutti gli aspetti e le implicazioni e di additarne le soluzioni. Ora, tale diritto non può essere riconosciuto soltanto a un "élite" d’intellettuali o a determinati esponenti della cultura, della politica, della scuola, in veste ufficiale, o addirittura unicamente agli organi cui spetta secondo il vigente ordinamento la produzione giuridica, ne si può limitarlo, per quanto riguarda la generalità dei cittadini, al ricorso al cosiddetto referendum abrogativo di cui all’Art. 75 della Carta Costituzionale o al diritto di petizione di cui all’Art. 50 di detta Carta, ma dev’essere esteso, se si vuol rimanere, anche nella sostanza, aderenti al precetto costituzionale, a chiunque desideri far conoscere il proprio pensiero, favorevole o contrario che esso sia, sull’argomento, senza che rilevi la veste pubblica o privata, ufficiale od ufficiosa, collettiva o individuale, con la quale il pensiero in materia viene espresso (Art. 21 della Costituzione). E’ proprio dal confronto e dal contrasto, anche vivace e polemico, delle varie opinioni sull’obiezione di coscienza che possono trarsi gli elementi per una consapevole impostazione e risoluzione del problema giacché è indiscutibile che gli stessi organi costituzionali preposti all’emanazione degli opportuni provvedimenti in materia potranno disporre di dati tanto più vasti e potranno rendersi tanto più sensibili interpreti, nel loro sovrano apprezzamento, delle correnti di opinione che si sono formate sull’argomento, quanto più ampia e libera sarà stata la discussione e quanto più spontanea e meno vincolata da timori e da esitazioni sarà stata la presa di coscienza del problema, con la conseguente manifestazione esterna del relativo prodotto. Ovviamente, però, sotto il profilo giuridico - penale può essere rilevante il modo come tale scottante e attuale problema viene di volta in volta affrontato e come in ordine ad esso vengono di volta in volta prospettate le basi per un’equa sua soluzione normativa. Se è vero infatti che il diritto del cittadino di diffondere il pensiero nelle sue varie forme è cosi radicato nelle Costituzioni degli ordinamenti liberi che ogni limitazione al riguardo incide su un diritto pubblico fondamentale, su di una fondamentale libertà solennemente riconosciuta dalla Costituzione, è pur vero che tale libertà incontra dei limiti fissati prima che dalla legge penale dalla stessa Carta fondamentale dello Stato. E i limiti di quel diritto - per quel che interessa, attesa la presente fattispecie - sono i reati commessi col mezzo della stampa, che, conseguentemente, costituiscono i limiti della libertà di stampa. Del resto l’esigenza del limite non può ritenersi arbitraria, o aggiuntiva al concetto del diritto, ma in esso implica, giacché la limitazione dell’esercizio del diritto non ne compromette la sostanza, ma lo contiene nell’ambito richiesto dallo scopo cui il diritto stesso è ordinato (Sent. Corte Cass. n. 1 del 3/7/1956). Il divieto e la repressione dell’abuso dell’esercizio dei diritti che derivano dalla libertà di stampa è, infatti, innanzitutto previsto dallo stesso art. 21 della Costituzione, nonché, ad esempio, dagli Art. 3, 13 e 32, a tutela non solamente degli interessi religiosi, giudiziari, costituzionali, ma anche di quelli di famiglia e di quelli attinenti alla dignità della persona.

Con riferimento al reato contestato agli imputati, va osservato che è ben vero che la tutela dello Stato come organizzazione giuridica della Società nazionale contro gli abusi della libertà di stampa si esercita, oltre che sul piano costituzionale, su quello dell’ordine giuridico. Ed è pure esatto sostenere che questo "in subiecta materia" s’identifica essenzialmente con l’osservanza delle leggi che lo Stato considera essenziali al mantenimento della pace nei rapporti tra i cittadini e lo Stato stesso, e tra siffatte leggi vengono innanzitutto quelle penali.

Cosi l’Art. 414 C.P. punisce chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati o fa l’apologia di uno o più delitti (norma, quest’ultima, generica rispetto a quella relativa ai delitti contro la personalità dello Stato). Ora, è certo che nessuno al riguardo può indiscriminatamente invocare l’art. 51 C.P., allegando un diritto di opinione, giacché questo diritto autorizza ciascuno a criticare violentemente una legge penale, ma non già ad eccitare pubblicamente ad infrangerla o ad eccitare altri all’imitazione della condotta vietata e punita o quantomeno a eliminare in essi la ripugnanza verso il fatto medesimo o il suo autore, nel che si sostanzia la materialità del delitto di apologia. Non può infatti ammettersi l’esistenza d’un limite scriminante che sia la negazione assoluta del precetto base. Peraltro, la ricerca, l’individuazione e la rilevanza dei limiti deve essere particolarmente cauta in un ordinamento democratico, giacché la riconosciuta esigenza di affermazione del precetto base non deve sopraffare l’esistenza del limite discriminante fino ad occuparne completamente lo spazio disponibile per il limite in parola; le limitazioni dell’Art. 21 della Costituzione, insomma, non devono essere tali da annullare il diritto o anche solo da comprimerlo al punto da snaturarlo.

Si tratta, in altre parole, essenzialmente di un problema d’interpretazione, la quale, a parere del Collegio, dovrà essere compiuta sempre alla luce del principio che norme quali l’Art. 414 e l’Art. 415 C.P. costituiscono deroghe al criterio generale della libertà di stampa, hanno carattere del tutto eccezionale e sono, quindi, di stretta interpretazione. Il metro ermeneutico con cui vanno valutate, conseguentemente, deve essere quello dei principi fondamentali della Costituzione, onde solo le manifestazioni di pensiero che suonino attentato alle istituzioni e tendano al violento sovvertimento di esse debbono ricadere nell’ambito di applicazione della norma penale.

Può opporsi - con riferimento al delitto di apologia oggetto del presente processo - che il criterio ermeneutico suesposto condurrebbe ad una diversa nozione del concetto stesso di apologia, contrastante con quella della quasi totalità della giurisprudenza e di buona parte della dottrina, le quali costruiscono il reato di apologia come reato di pericolo presunto. Ritiene il Collegio che la nozione base dell’apologia quale è comunemente intesa, non viene compromessa nella sua sostanza: basta evidenziare in essa la nota che sottolinei come l’esaltazione che costituisce il nucleo dell’apologia non deve risolversi in se stessa, ma contenere una capacita di suggestione idonea a far sorgete il pericolo di ulteriori reati e quindi a turbare l’ordine pubblico. Come autorevolmente ritiene parte della dottrina, l’apologia può correttamente definirsi come una manifestazione di pensiero consistente nell’esaltare un dato fatto costituente delitto o il suo autore, con intento li propaganda, cioè con lo scopo di eccitare altri alla imitazione, per cui essa concretandosi in una attività delittuosa suscettiva di turbare l’ordine pubblico, non è in buona sostanza che una forma indiretta di istigazione. Non mancano del resto, valenti costituzionalisti secondo i quali la libertà di espressione proclamata dall’Art. 21 della Carta fondamentale non può incontrare limiti legislativi per ragioni di ordine pubblico, se non quando l’espressione si concreti in un incitamento immediato al delitto.

Ed è pure da ricordare che gli ordinamenti giuridici anglosassoni - considerati i più aperti, civili e tolleranti in materia di libera espressione del pensiero - consentono al legislatore di proibire solo quelle manifestazioni di pensiero che in rapporto agli ambienti nei quali operano e sui quali possono incidere e lasciare una traccia, presentino in concreto la seria possibilità di provocare, per effetto della loro forza persuasiva, atti o fatti materiali che lo Stato ha diritto di impedire.

Ora, di fronte ad una lettera legislativa molto generica quale è quella che parla di apologia - lettera incapace di per se a formare ostacolo - ben può l’interprete intendere il disposto di legge secondo i dettami e le finalità della Costituzione, armonizzandolo con le mutate esigenze di protezione del bene giuridico dell’ordine pubblico e con la libertà di espressione del pensiero consentita dall’attuale ordinamento, dal che deriva che non può ravvisarsi apologia li un delitto ogni qual volta l’opinione espressa concerna unicamente il problema della legittimità morale, prima che giuridica, di una norma penale, tanto più che se di questa non si contesti radicalmente la legittimità di esistere in base a principi extra giuridici, ma si vogliono soltanto indicare alcune asserite iniquità nella sua applicazione.

 

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Alla luce dei principi giuridici sopra esposti non ritiene il Collegio - che la condotta attribuita al Milani (e di riflesso al Pavolini) integri la materialità del delitto di cui all'Art. 414 C.P., avendo egli esercitato lecitamente e nell’ambito dei limiti al riguardo fissati dalla legge, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero su di un certo argomento di rilevanza sociale, quale deve considerarsi quello della obiezione di coscienza Va subito detto d’altra parte che di tale ampia libertà d’espressione del pensiero hanno fatto largo uso innanzitutto i Cappellani militari della regione Toscana - o, per essere più esatti, quelli tra essi che hanno sottoscritto il noto ordine del giorno del 11 febbraio 1965 - prendendo apertamente e pesantemente posizione contro l’obiezione di coscienza in nome di una certa interpretazione del comandamento cristiano dell’amore, interpretazione siffatta da non lasciar posto, secondo loro, alla obiezione di coscienza, la quale sarebbe un insulto alla Patria e ai suoi Caduti ed espressione di viltà.

Al citato ordine del giorno ha voluto rispondere il Milani con la lettera incriminata ed hanno risposto il gruppo di sacerdoti e di cattolici Sottoscrittori dell’altra lettera pure incriminata: ebbene, ritiene il Collegio che anche gli autori di dette risposte abbiano fatto legittimo uso della stessa libertà di espressione del pensiero di cui si sono avvalsi i Cappellani militari toscani, fornendo ulteriori argomenti alla discussione del problema dell’obiezione di coscienza e sollecitandone la soluzione in via legislativa.

Opinare diversamente significa svuotare di qualunque sostanziale contenuto il principio della libertà di stampa nel momento stesso in cui lo si enuncia a parole e, nel caso particolare degli obiettori di coscienza, significa giungere alla conclusione che costoro possono essere soltanto offesi e non anche difesi e ciò non già con un riferimento alla condotta, senz’altro censurabile sotto il profilo penalistico, da essi adottata, ma per la delicatezza e la serenità del problema non soltanto morale, che ne scaturisce.

Non deve, infatti, sfuggire una nota fondamentale delle due lettere per cui e causa, in specie di quella del Milani: la contrapposizione dialettica delle argomentazioni a difesa rispetto al giudizio non semplicemente negativo, ma addirittura ingiurioso dei Cappellani militari verso gli obiettori di coscienza, ovverosia la polemica vivace tra due posizioni concettuali contrastanti, polemica che ad un certo momento da parte del Milani trascende perfino l’argomento di detti obiettori per investire campi assai più vasti e profondi quali i concetti di guerra d’aggressione e di difesa e quali soprattutto l’atteggiamento del sacerdote dinanzi alla guerra e la portata del suo apostolato nei riguardi dei combattenti. Di fronte all’apodittica affermazione dei Cappellani militari circa l’interpretazione del comandamento dell’amore e alla patente di viltà da costoro attribuita agli obiettori di coscienza si e verificato che il contraddittore non ha ritenuto di limitarsi a negare puramente e semplicemente l’una o l’altra proposizione, ma ha ravvisato la necessita che alla qualifica negativa e insultante si contrapponesse una qualifica positiva e antitetica alla prima, essendo, a suo avviso, indispensabile, proprio per la più efficace confutazione della tesi combattuta, l’illustrazione d’una serie di argomenti atti a dimostrare da un lato la gratuita e l’infondatezza della qualifica negativa e dall’altro lato ad invitare l’interlocutore ad una più attenta meditazione della posizione degli obiettori di coscienza e a un più sorvegliato uso di espressioni verbali a proposito di essi.

In altre parole, non era sufficiente - proprio affinché al Milani non si rivolgesse la stessa accusa di apodittica e di assolutismo ideologico, sia nel pensiero che nella manifestazione di esso, che il sacerdote rimproverava ai Cappellani militari - che l’imputato si limitasse a dire che gli obiettori di coscienza non erano dei vili e che il loro atto non era estraneo al comandamento dell’amore, ma era indispensabile che il Milani presentasse gli obiettori in luce completamente diversa e che contrapponesse, dandone adeguata dimostrazione, alla qualificazione " vili " l’unica qualificazione che esprime compiutamente il concetto esattamente contrario, e cioè la qualificazione di " coraggiosi ".

Se poi l’imputato, ristretto nei limiti culturali ed emozionali che il contenuto tutto della sua lettera aperta evidenzia, sia o meno riuscito nell’intento è questione diversa, che nulla toglie alla serietà del problema. Senza dubbio l’impostazione dialettica, alla quale il Milani non si e potuto sottrarre per le ragioni suesposte, si e risolta, oltre che - come più sotto si dirà - in un gratuito e immotivato attacco alle Forze Armate, sia pure nel quadro d’un preteso esame storico della condotta negli ultimi decenni, in una lode degli obiettori di coscienza, ma sarebbe estremamente semplicistico, oltre che iniquo (si rammenti il saggio aforisma romano " summum jus summa injura "), dedurre da ciò che l’imputato ha commesso apologia dei delitti unicamente perché l’obiettore di coscienza - come individuo che si rifiuta d’indossare la divisa militare - è passibile di procedimento penale ed e condannato per il reato di disobbedienza militare.

Anzitutto deve osservarsi che l’obiezione di coscienza e un atteggiamento mentale, l’espressione di un’ideologia che, come tale, può essere propria di cittadini non soggetti ad obblighi militari (o perché questi sono stati adempiuti o perché da essi vi e stato esonero per le cause attualmente ammesse dalla legge) e che, sempre come espressione ideologica, non e di per se stessa condannata dalle vigenti norme penali. Dell’obiezione in parola viene, allo stato, punita soltanto quella concreta espressione che si traduce in un determinato comportamento dell’obiettore soggetto agli obblighi di leva, il quale si rifiuta di servire in armi lo Stato e di conseguenza incorre nel reato di disobbedienza militare.

Ma quel che più conta rilevare - e il rilievo è in stretta connessione con quanto or ora osservato - e che il Milani ha elogiato l’obiezione di coscienza come idea e gli obiettori di coscienza come portatori di tale idea, ma non ha esaltato le conseguenze cui l’idea ha esposto gli obiettori, non ha, quindi, esaltato il reato da costoro commesso; che, anzi, questo reato e stato presentato come un ineluttabile effetto della concreta espressione, sotto forma di disobbedienza militare, dell’idea, come un fatto che non poteva non essere condannato dalla legge umana In altri termini, non si è glorificata la ribellione alla legge, ma si sono posti in luce gli ideali che spingono gli obiettori a subire la prigione pur di non tradire gli ideali medesimi. Ne va trascurata la considerazione che l’attività apologetica, secondo la migliore interpretazione di dottrina e giurisprudenza, deve avere una precisa destinazione, un preciso oggetto: un delitto c l’autore d’un delitto. Ora, è senz’altro verosimile che nello scrivere la lettera incriminata il Milani abbia avuto presenti i casi di obiettori di coscienza condannati dai Tribunali militari in epoche più o meno recenti, ma e vero anche che l’imputato si e occupato nella sua lettera degli obiettori di coscienza in genere, e non dei singoli obiettori condannati, ha trattato l’obiezione di coscienza in generale, difendendo i principi che, a suo parere, la sosterrebbero: in tal modo il Milani e andato al di la dei singoli episodi che hanno visto determinati obiettori dinanzi all’Autorità giudiziaria militare e ha portato il problema dell’obiezione di coscienza sul piano universale, nel campo delle idee.

Quanto sopra si desume da tutto il contesto della lettera, giacche esso dev’essere unitariamente valutato, alla luce dello spirito che lo anima e delle intenzioni del suo autore, e non va frantumato nelle singole espressioni verbali di cui si compone, specie se determinate frasi si vogliono isolare dal resto dell’espressione al solo scopo di dimostrarne la natura apologetica.

La valutazione globale della lettera, piuttosto, non impedisce d’individuare le parti di cui lo scritto consta, parti che " grosso modo " possono ridursi a tre.

 

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Nella prima parte il Milani esprime il suo rammarico per l’iniziativa dei Cappellani militari toscani, che vengono rimproverati per avere insultato chi la pensa diversamente da loro. Non potrà contestarsi che in siffatta parte della lettera vi e più che altro quella che potrebbe definirsi una polemica " professionale " tra sacerdoti circa il modo migliore d’intendere il comandamento cristiano dell’amore. E’ appena il caso di dire che in siffatta polemica il Tribunale non intende minimamente interferire, non foss’altro perché essa, non presentando materialità, sia pur opinabile, di reato, e totalmente estranea al fatto - reato che forma oggetto nel presente giudizio, e quindi e del tutto irrilevante ai fini del decidere, anche se non può esprimersi dal rilevare che l’ordine del giorno dei Cappellani militari, i quali - si noti bene - sono innanzitutto dei sacerdoti, non sembra improntato alla migliore comprensione verso coloro che essi ritengono vittime d’un errore. Tanto meno presume il Tribunale di poter ricostruire l’atteggiamento ufficiale o quanto meno predominante della Chiesa cattolica in materia d’obiezione di coscienza e di riferire le opinioni di questo o quel teologo o di questo o quello scrittore cattolico sui concetti di guerra giusta e ingiusta, sul dovere del cristiano di opporsi alle leggi ritenute in contrasto con la sua coscienza, sulla facoltà o meno, in particolare, per il buon cattolico di rifiutarsi d’osservare l’obbligo militare Ritiene il Collegio che, pur non mancando giudizi di alto valore per la fonte da cui promanano (come, da ultimo, l’attestazione di rispetto verso gli obiettori di coscienza votata durante una sessione del Concilio Vaticano), da parte di organi ed esponenti del mondo cattolico, non esista, allo stato, una precisa e netta presa di posizione della Chiesa gerarchica sul problema delle obiezioni di coscienza, dal che deriva una, almeno relativa, libertà di comportamento del singolo cattolico, intesa naturalmente, tale libertà, di fronte al magistero ecclesiastico. Quel che interessa sottolineare, ai fini del presente processo, e che il Milani, col difendere le idee che sono alla base dell’obiezione in parola, non ha preteso affatto di presentarsi come portavoce, più o meno ufficiale, della Chiesa sull’argomento, ne ha preteso d’identificare le sue opinioni con quelle della Chiesa stessa ovvero con quelle della maggioranza dei cattolici o dei teologi e moralisti di tale confessione religiosa. Almeno in ciò la sua posizione si differenzia nettamente da quella di altro sacerdote, pure sottoposto a procedimento penale per i reati d’istigazione a delinquere e di apologia di delitti, che volle presentare i suoi concetti come quelli ufficiali della Chiesa, cosi conferendo ad essi un’autorevolezza ed una forza di persuasione nonché l’influenza sull’intelletto altrui che, almeno per la via da lui prescelta, essi non possedevano nella realtà. Anche su di un altro punto peraltro la posizione dell’attuale imputato diverge da quella del ricordato sacerdote, e cioè la dove quest’ultimo ha ritenuto di poter proclamare non il semplice diritto, ma addirittura il dovere di ogni cattolico, in caso di guerra d’aggressione o di guerra totale, di disertare, in siffatto modo incitando tutti coloro che per convinzioni religiose potevano essere sensibili ad un imperativo del genere di quello sopra enunciato a disobbedire apertamente alle leggi, cosi come esse sono attualmente senza attendere la riforma delle leggi stesse.

Nulla di tutto questo ha fatto il Milani: che, al contrario, ha affermato " apertis verbis " che, allo stato, la Chiesa non si e pronunciata ufficialmente ne contro gli obiettori di coscienza ne contro i Cappellani militari, ha ben chiarito che i concetti da lui espressi riflettevano unicamente le sue personali convinzioni e non ha minimamente incitato la generalità dei cittadini a disobbedire alle leggi ora vigenti col rifiutarsi di servire la Patria in armi: che, anzi, egli ha riconosciuto l’inevitabilità della condanna penale degli obiettori nelle condizioni attuali della legislazione e ha additato come unico rimedio a tale stato di cose non la ribellione e la disobbedienza elevata a sistema, ma la riforma della legge, il suo miglioramento, onde far posto agli ideali degli obiettori, nell’interesse non solo di costoro, ma soprattutto della società. Quest’ultima, infatti viene privata presentemente - come lascia intendere il Milani - per periodo che possono essere anche molto lunghi (teoricamente, poiché la condanna per disobbedienza militare e ripetibile fino all’esaurimento dell’età nella quale il cittadino e soggetto agli obblighi militari - età che va dai 21 ai 45 anni - e possibile che un obiettore di coscienza passi 24 anni in un carcere militare), dell’apporto attivo di individui, molti dei quali, come hanno riconosciuto alcuni Tribunali militari che pur ne affermarono la penale responsabilità, sono persone di non scarse capacita intellettuali e di animo buono, educate e civilmente rispettose individui, cioè, che non rivendicano l’esenzione del servizio militare come un privilegio, ma che chiedono soltanto di poterlo sostituire con altre prestazioni, anche più lunghe e gravose di quelle - inerenti al servizio di leva. Proseguendo nell’esame della prima parte della lettera del Milani, è da rilevare che e proprio in essa che l’imputato fa conoscere il suo concetto di Patria e di Nazione, sopra già illustrato.

Ora, si tratta d’un concetto che senza dubbio il Milani (il quale non sembra dimentichi mai di essere anzitutto e soprattutto un sacerdote, oltre che un educatore e un cittadino) ritiene più aderente alla sua missione di Ministro di Dio. Anzi - osserva il Collegio - tutta la lettera del Milani va letta e interpretata tenendo ben presente tale " status " dell’imputato. Con ciò non si vuole sostenere che egli abbia diritto ad una diversa valutazione del suo operato di fronte alle leggi dello Stato, quasi che un sacerdote possa considerarsi " legibus solutus ", come un cittadino dotato di generali privilegi dinanzi al diritto positivo. Si vuole unicamente ricordare che le proposizioni del Milani sono quelle d’un uomo che, per la sua formazione spirituale e per la sua missione religiosa, proietta in una prospettiva molto più vasta le concezioni alle quali si e comunemente abituati, ha dentro di se l’esigenza del rispetto di valori assoluti e universali, che trascendono le divisioni politiche, razziali, etniche: pertanto non deve sorprendere che egli esprima concetti che superano o in certi casi addirittura contrastano con le nozioni più diffusamente acquisite su determinati argomenti.

In ogni caso, questa prima parte della lettura non contiene espressione alcuna che possa concretare la materialità del delitto di cui all’Art. 414 C.P.

 

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Segue la seconda parte del documento, nella quale il Milani compie un "excursus" di tutte le guerre combattute dall’Italia dal 1860 in poi, guerre che - a parere dell’imputato - sarebbero state tutte d’aggressione, sl da far coincidere la storia del nostro Esercito con la storia delle ,offese alle Patrie altrui, con l’unica eccezione della guerra partigiana. Non si può dissimulare che in questa parte della lettera si rivelano i gravi limiti d’informazione e soprattutto di attitudine all’analisi storica dell’imputato. Forse il patrimonio culturale del Milani e quantitativamente non scarso, ma certo e assai ridotta la sua capacita d’introspezione degli avvenimenti storici, onde scoprirne tutte le cause, ed esaminarle in relazione alle situazioni contingenti, sul piano interno e internazionale, nelle quali quegli avvenimenti s’inseriscono. Ciò si afferma soprattutto in riferimento alle guerre risorgimentali e alla prima guerra mondiale, liquidate - e il caso di dirlo - con poche proposizioni, nelle quali e difficile dire se sia maggiore l’improvvisazione retorica, la confusione d’idee o la passionalità del giudizio. Ma tutta l’esposizione del Milani è dominata da una contrapposizione di sapore manicheo (se e consentita un’espressione del genere a proposito di un sacerdote cattolico) tra Bene e Male; tra buoni e malvagi, tra oppressi e oppressori, tra diseredati e privilegiati, tra ubbidienti e obiettori, contrapposizione che notoriamente non e stata mai il metodo migliore per esaminare storicamente eventi e personaggi.

Tuttavia - e questo solo interessa ai fini del presente giudizio, attesa l’imputazione contestata - il Milani non compie un’attività penalmente illecita nel presentare le imprese militari italiane in maniera da metterle tutte in luce negativa; certo, il suo discorso ha solo superficialmente la veste di un’indagine storica che in realtà si e di fronte a una trattazione di tono polemico e d’impostazione giornalistica, di qualità, anzi, anche da quest’ultimo punto di vista, piuttosto scadente, specie a causa dell’unilateralità, della parzialità, in alcuni casi forse addirittura della faziosità, di alcune enunciazioni Ma nonostante i cospicui limiti di contenuto, di forma e di qualità sopra indicati, la parte della lettera ora in esame resta sempre su di un piano storico - politico, alimentato dalla polemica suscitata dall’ordine del giorno dei Cappellani militari, e serve più che altro da traccia per discutere quale avrebbe dovuto essere, in ciascuno degli episodi bellici elencati, l’atteggiamento dei detti Cappellani e del clero in generale, da stimarsi più consono ai fondamentali insegnamenti del cristianesimo.

Non vi e pertanto, nei brani in questione materia di reato, almeno di quell’unico che e stato contestato al Milani, anche se l’Esercito italiano, nei cui confronti l’imputato dimostra di non nutrire alcun rispetto, ne esce tutt’altro che glorificato), giacche non sembra corretto ritenere che in un ordinamento libero il diritto possa codificare un unico metodo di rievocazione storica, negando l’ingresso a qualsiasi metodo diverso dal canone di quella scuola di storiografia che vuole esclusi i giudizi pratico - passionali dall’interpretazione del passato.

Peraltro è doveroso rilevare, atteso il modo apodittico col quale il Milani ha inteso far conoscere il suo pensiero su cento anni di storia del nostro Esercito, che non sarebbe stato del tutto inutile l’indagine giudiziaria diretta a stabilire se nelle indubbiamente gravi quanto superficiali e gratuite (perché non sufficientemente e adeguatamente motivate) affermazioni del Milani al riguardo non si potessero ravvisare gli estremi del delitto di cui all’Art. 290 C.P. (vilipendio delle Forze Armate (nonché con particolare riferimento al brano della lettera in cui l’improvvisato storico parla, adoperando determinate pesanti espressioni, del capo di uno Stato estero, il delitto di cui all’Art. 297 C.P. (offese all’onore dei Capi di Stati esteri).

 

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Nella terza parte del documento ritorna in maniera più diretta la polemica con i Cappellani militari toscani, accusati tra l’altro di essere andati nel loro giudizio negativo in danno degli obiettori di coscienza, al di la perfino delle sentenze di condanna dei Tribunali Militari, nelle quali i condannati non vengono mai qualificati vili.

Giova a questo punto richiamare quanto sopra ampiamente esposto in merito alla dialettica cui il Milani è stato, dal suo punto di vista, obbligato per affetto della recisa e perentoria presa di posizione di detti Cappellani ed alla necessita per l’imputato di contrapporre alle note di biasimo espresse dai Cappellani, note contrarie che non potevano non risolversi in lode per gli obiettori di coscienza. Si richiama anche la necessita, già sottolineata, di una valutazione unitaria dello scritto dell’imputato che tenga conto inoltre dello spirito che ha animato lo scritto stesso e della missione sacerdotale dell’autore.

Così operando ritiene il Tribunale che il vero significato della lettera del Milani sia il seguente. Secondo l’imputato l’obiettore di coscienza non va trattato alla stregua di un comune delinquente, che paga puramente e semplicemente alla società il suo debito per aver infranto la legge penale, ma come un individuo che, pur essendo passibile di sanzione punitiva sul piano dell’attuale diritto positivo, vuole con il suo comportamento non solo restare fedele alle proprie intime convinzioni morali e religiose, ma rendere drammaticamente evidente l’esistenza del problema - dell’obiezione di coscienza e la connessa urgenza d’una sua soluzione nella competente sede. L’ammirazione del Milani non va all’atto di ribellione alla legge in se e per se, ma alla capacita di sacrificio dimostrata dall’obiettore col sottostare alla sanzione penale pur di non venir meno ai propri profondi convincimenti ideologici. Il Milani non esalta l’obiettore in quanto violatore di un precetto penale - cui deve certamente uniformarsi nel presente stato della legislazione la condotta dei cittadini - ma in quanto . portatore di una idea degna di essere rispettata come testimone dell’esistenza di una problematica di cui si auspica la soluzione legislativa. Nella lettera dell’imputato non vi e l’indiscriminata esaltazione di chiunque si rifiuti di obbedire alla legge e di sottostare all’obbligo di prestazione del servizio militare, ma soltanto - e sempre al fine di contribuire alla risoluzione del problema per la via normativa - la difesa di tutti coloro che, pagando di persona col carcere e quindi sottoponendosi a un sacrificio ben maggiore, almeno in tempo di pace, al più severo servizio militare, stimano giusto anteporre i doveri della propria coscienza a un particolare dovere loro derivante dalla qualità di cittadini.

E’ facile prevedere l’obiezione che può muoversi alle considerazioni ora svolte, obiezione che, stimando queste eversive del principio di legalità e dell’ordinamento costituzionale dello Stato e dominata dalla preoccupazione dell’incidenza del fenomeno della obiezione di coscienza sul dovere di difesa della Patria in caso di guerra e più in generale sull’obbligo di obbedienza alle leggi dello Stato.

Forse basterebbe un richiamo alla modestissima percentuale degli obiettori di coscienza anche nei paesi che riconoscono la legittimità della posizione di costoro, per fugare ogni possibile timore. Ma anche a voler rimanere sul piano dei principi astratti, ritiene il Collegio che le preoccupazioni sopra indicate non abbiano ragion d’essere.

Il P.M. al principio della sua pregevole requisitoria ha permesso che il cosiddetto diritto di resistenza non e più invocabile nell’attuale ordinamento costituzionale e che in questo vi sono norme che mettono al riparo dal pericolo che l’Italia sia coinvolta in una guerra ingiusta (Art. 11 e 78 della Carta Fondamentale). Ora senza voler discutere " ex professo " i concetti suesposti, non si può far a meno di osservare che la fiducia così dimostrata dal P.M. nella forza delle leggi anche in periodi di crisi dell’ordinamento costituzionale non riceve conferma dall’esperienza recente del nostro paese, in cui sul tronco di impronta liberale dello Statuto Albertino fu possibile innestare, senza alcuna modifica costituzionale, un regime autoritario, contro il quale miglior ventura per il popolo italiano sarebbe stata quanto meno una minor collaborazione, per non dire resistenza. Comunque non deve sfuggire che anche e soprattutto gli Stati di più consolidate tradizioni democratiche hanno fatto posto all’obiezione di coscienza, non ritenendo superato il problema a causa della democraticità e del pacifismo dei loro ordinamenti e della conseguente pretesa inattuabilità di un atteggiamento di rifiuto verso l’obbligo del servizio militare per autentiche ragioni ideologiche. E in ultima analisi è problema, quello sollevato dal P.M., che va discusso in sede legislativa, allorché si stabilirà se e in quali limiti dare ingresso all’obiezione di coscienza anche con riferimento all’Art. 52 della Costituzione nella parte in cui dichiara obbligatorio il servizio militare nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Nella presente sede si tratta soltanto di giudicare se il Milani difendendo gli obiettori di coscienza abbia commesso apologia di reato, abbia o meno cioè superato quei limiti che l’ordinamento costituzionale pone anche alla libera manifestazione del pensiero. E il Collegio ritiene che ciò non si sia verificato.

D’altra parte non si potrà dichiarare compromesso il predetto ordinamento o turbato l’ordine pubblico (che è l’obiettività giuridica del reato di cui all’Art. 414 C.P.) sol perché esiste chi prende posizione a favore degli obiettori di coscienza. Se ciò nasconde il timore - espresso infatti dai più accesi avversari dell’obiezione di coscienza - che auspicando una regolamentazione legislativa di detta obiezione in Italia, si darebbe luogo al franamento dell’obbligo di prestare il servizio militare, è agevole rispondere che un siffatto pericolo non sussiste, non solo perché la sua prospettazione non può e non deve essere di ostacolo alla propaganda per l’emanazione di una legge della quale si riconosca il valore civile e l’ispirazione ideale (qualunque norma non sarebbe neanche proposta se ci si dovesse preoccupare unicamente della sua violazione o del suo abuso) ma soprattutto perché il problema può essere adeguatamente risolto in guisa tale che consenta sempre di poter distinguere (in tempo di pace e segnatamente in tempo di guerra) l’individuo vile, ribelle o asociale da colui che coscientemente operi una scelta tra i vari modi di servire, come e suo imprescindibile dovere, la Patria.

Per tornare allo scritto del Milani ritiene dunque il Collegio che in esso non vengano espressi concetti eversivi dell’attuale ordinamento costituzionale o pericolosi per l’ordine pubblico: nella lettera per cui e causa si espongono concetti che rinverdiscono una esigenza antica quanto la coscrizione obbligatoria, un’esigenza che si e riproposta in termini nuovi dopo la seconda guerra mondiale, la quale ha offerto agli uomini la visione della violenza organizzata fino ad assumere proporzioni addirittura apocalittiche. In tale prospettiva l’obiezione di coscienza nel pensiero dell’imputato è la testimonianza di una profonda convinzione contro la violenza, non già espressione di viltà, di asocialità o - peggio - di disfattismo.

Del resto quelli formulati dal Milani sono concetti espressi a chiare note nelle stesse relazioni che accompagnano le proposte di legge sulla obiezione di coscienza presentate al Parlamento, e talvolta enunciati in forma ancor più vibrata e laudativa da autorevoli esponenti del mondo politico in occasione di discorsi ufficiali, sono l’eco di idee manifestate pubblicamente da personaggi di alto sentire nella società internazionale. Non ritiene il Collegio che il Milani abbia scritto - sia pur nei termini davvero modesti da lui usati e con i suoi limiti formali e contenutistici - parole sostanzialmente diverse e più gravi di quelle dette da tanti autorevoli personaggi, parole siffatte da meritarne la qualifica di apologeta del delitto.

Chiaro quindi si manifesta il pensiero del Milani sull’argomento ed e sotto questo angolo visuale che egli ha qualificato gli obiettori di coscienza come " profeti ", in quanto precursori, a suo avviso, di un’epoca in cui la loro posizione potrà essere con ogni probabilità diversamente considerata attraverso una opportuna regolamentazione.

Ciò posto non sembra che l’imputato abbia presentato detti obiettori sotto una luce talmente suggestiva da spronare all’imitazione della condotta da essi adottata essendosi egli in sostanza limitato ad auspicare un diverso atteggiamento nei loro riguardi soprattutto da parte degli organi competenti a provvedere in forma di legge sul loro conto. Così facendo il Milani (come pure gli autori non identificati della lettera intitolata " Non è viltà l’obiezione di coscienza " di cui appresso si dirà: non ha eccitato al disprezzo ed alla disobbedienza o, peggio, alla ribellione verso la legge qual e presentemente, ma ha sottolineato la esigenza di una modifica della legge stessa al fine certamente morale di far si che l’ossequio ad essa sia quanto più possibile spontaneo e consapevole, come dev’essere meta costante di qualunque regime libero.

Se e vero che un ordinamento autenticamente democratico non deve temere la libera espressione delle idee, per quanto polemiche e spregiudicate esse possono sembrare - essendo tristo privilegio dei cosiddetti regimi " forti " (leggi: autoritari) quello della repressione penale delle idee - condannare il Milani per quanto ha ritenuto di scrivere sul problema dell’obiezione di coscienza equivarrebbe a colpire non già un’azione concretamente contraria al precetto penale, ma una mera opinione, per eversiva che questa possa essere o possa considerarsi.

D’altra parte l’attività dell’imputato ben si può inserire nel quadro del movimento di propaganda per l’abrogazione o la modificazione di una legislazione ritenuta " in subiecta materia " iniqua e dannosa, il che in uno Stato libero come il nostro e esplicazione della facoltà di critica delle leggi ed espressione di collaborazione per un migliore ordinamento giuridico anziché lesione o messa in pericolo di pubblici interessi.

Il Milani, pertanto, va assolto dal delitto ascrittogli trattandosi di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato.